Attività del Parlamento nazionale – n 3.2023

CAMERA

ASSEMBLEA

Attività legislativa

Nella seduta del 2 maggio ha avuto luogo la discussione, in seconda lettura, sulle linee generali del disegno di legge S. 591 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare, già approvato dal Senato. (C. 1112). Respinte quindi le questioni pregiudiziali Zaratti ed altri n. 1, Bonafè ed altri n. 2 e Alfonso Colucci ed altri n. 3, nella medesima seduta, Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge nel testo approvato dal Senato. Nella seduta del 3 maggio la Camera ha quindi votato la questione di fiducia con 213 voti favorevoli e 133 voti contrari, approvando in via definitiva il testo nella seduta del 4 maggio.

COMMISSIONI

Attività legislativa

La I Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 24 maggio, ha avviato l’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che definisce la politica strategica pluriennale per la gestione europea integrata delle frontiere (COM(2023) 146 final – Annexes 1 to 2 – Rel. Nazario Pagano).

Atti di sindacato ispettivo

La I Commissione Affari costituzionali, nella seduta del 31 maggio ha svolto l’interrogazione 5-00588 Quartapelle, Procopio sullo stato delle domande di protezione internazionale richieste dai cittadini della Federazione russa dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina.

Audizioni

Le Commissioni congiunte Affari esteri di Camera e Senato, nella seduta del 25 maggio, hanno svolto l’audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sugli esiti del Consiglio affari esteri dell’Unione europea del 22 maggio 2023. 

SENATO

 ASSEMBLEA

Atti di sindacato ispettivo

Nella seduta del 4 maggio ha avuto luogo lo svolgimento dell’interrogazione a risposta immediata (question time) sulle quali è intervenuto, per il Governo, il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi sui seguenti argomenti: tempi entro i quali il Governo provvederà all’istituzione di un tavolo di coordinamento permanente tra Stato e Regioni per condividere informazioni e attività necessarie a realizzare adeguate forme di accoglienza; misure che si intendono adottare per realizzare un’equa distribuzione dei migranti sul territorio nazionale, nonché per garantire l’effettiva realizzazione di un moderno sistema di accoglienza diffusa (CAS e SAI), adeguando, di conseguenza, i contenuti economici dei capitolati di gara per i posti CAS; misure che si intendano adottare per rafforzare il sostegno economico ai Comuni per l’assistenza ai minori non accompagnati. 

BOX

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare

Nella seduta del 4 maggio 2023 la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge C. 1112-A di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023, in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. In particolare, il provvedimento prevede che le quote di stranieri da ammettere per lavoro nel periodo 2023-2025, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, (in deroga all’art. 3 del Testo unico dell’immigrazione), con possibilità di adottare ulteriori decreti durante il triennio. In sede di conversione è stata inoltre prevista la possibilità di assegnare quote dedicate ad apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’UNHCR o dalle autorità competenti nei paesi di primo asilo o di transito (art. 1).

Inoltre, il testo: reca alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nonché per gli apolidi (art. 2); disciplina procedure di ingresso e soggiorno al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (art. 3); apporta  alcune modifiche al Testo Unico dell’immigrazione in materia di durata dei permessi di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il rinnovo di ciascuno di essi non possa superare la durata di tre anni (art. 4); interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d’età (art. 4-bis); introduce disposizioni in materia di ingresso dei lavoratori del settore agricolo (art. 5); prevede diverse misure relative alla gestione dei punti di crisi (c.d. hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza (art. 5-bis) e interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di accoglienza e integrazione (c.d. SAI), escludendo dall’ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i richiedenti asilo (art. 5-ter); introduce, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza nei casi di violazione grave e ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza (art. 5-quater); reca disposizioni in materia di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri per migranti (art.6); prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell’isola e dei migranti (art. 6-bis); elimina l’assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio (previste dalla normativa finora vigente), dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza (art. 6-ter); elimina il divieto di respingimento ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, stabilisce l’impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche e interviene sulle condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l’espulsione (art. 7); reca un insieme di disposizioni su talune procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale (art. 7-bis); interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo e modifica le ipotesi per cui all’esito dell’esame della domanda di asilo si applica l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale (art. 7-ter); prevede che, ove è possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante collegamento audiovisivo sia all’udienza per la convalida dell’esecuzione del provvedimento del questore di espulsione con accompagnamento alla frontiera, sia all’udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero nel CPR, qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione (art. 7-quater); prevede una procedura decisoria semplificata dei ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale (art. 7-quinquies); reca disposizioni penali volte, da un alto, a inasprire le pene per i delitti concernenti l’immigrazione clandestina e, dall’altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina (art.8); introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale (art.9); prevede l’applicazione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione (art. 9-bis); modifica le condizioni in base alle quali il rientro nel Paese di origine è condizione di cessazione dello status di rifugiato, ovvero del godimento della protezione sussidiaria (art. 9-ter); introduce la facoltà, per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare, fino al 2025, alle disposizioni di legge ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell’Unione europea (art. 10); da ultimo aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri (art. 10-bis).